Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 313
Decreto legislativo 66/2010

Art. 313 — Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/313parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 313. Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa 1. Non e' consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Nota all'art. 313: - Per l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 230.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 312 Art. 314 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.