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Decreto legislativo 66/2010

Art. 305 — Accesso senza preavviso

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/305parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 305. Accesso senza preavviso 1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale piu' elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.

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