Decreto legislativo 66/2010
Art. 303 — Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite
Art. 303. Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite 1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
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