Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 303
Decreto legislativo 66/2010

Art. 303 — Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/303parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 303. Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite 1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 302 Art. 304 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.