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Decreto legislativo 66/2010

Art. 301 — Visite dei parlamentari nelle strutture militari

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/301parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 301. Visite dei parlamentari nelle strutture militari 1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. 2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione. 3. Le visite si svolgono secondo le modalita' definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attivita' di servizio e con la funzionalita' delle strutture.

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