Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 266
Decreto legislativo 66/2010

Art. 266 — Organi e uffici

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/266parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 266. Organi e uffici 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel presente capo denominato <<Commissario>>, esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. 2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni. 3. Le indennita' dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina. 4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Sostituisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 265 Art. 267 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.