Decreto legislativo 66/2010
Art. 257 — Compiti dello Stato
Art. 257. Compiti dello Stato 1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1: a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi; b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori; c) puo' promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.
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