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Decreto legislativo 66/2010

Art. 252 — Individuazione delle zone monumentali di guerra

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/252parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 252. Individuazione delle zone monumentali di guerra 1. Istituite ai sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle piu' legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) Monte Pasubio; b) Monte Grappa; c) Monte Sabotino; d) Monte San Michele. 2. Sono altresi' zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) la zona di Castel Dante in Rovereto; b) la zona di Monte Cengio; c) la zona di Monte Ortigara; d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno). Nota all'art. 252: - Il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 (che dichiara monumenti alcune fra le piu' cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1922. n. 258.

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