Decreto legislativo 66/2010
Art. 244 — Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale
Art. 244. Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale 1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. 2. Nel registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' a ordinamento militare. 3. Le unita' e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana. 4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
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