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Decreto legislativo 66/2010

Art. 232 — Patrimonio indisponibile della Difesa

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Art. 232. Patrimonio indisponibile della Difesa 1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.

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