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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2266 — Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2266parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2266. Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati: a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato; b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

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