Decreto legislativo 66/2010
Art. 2259 — Disposizioni provvisorie per i cappellani militari
Art. 2259. Disposizioni provvisorie per i cappellani militari 1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento. 2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita' dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente. 3. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 e' di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 2259-bis, comma 1-bis.
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 2259-ter, commi 2 e 3.
Inserisce · 1
- D.L. 146/10 — Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenzautoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 5, lettera b)) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies all'art. 2259.
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