Decreto legislativo 66/2010
Art. 2257 — Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza
Art. 2257. Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza 1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.
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