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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2257 — Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza

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Art. 2257. Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza 1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.

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