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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2249 — Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri

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Art. 2249. Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri 1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo ha luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.

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