Decreto legislativo 66/2010
Art. 2245 — Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
Art. 2245. Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'articolo 1079 si applica dal 2012.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.