Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 224
Decreto legislativo 66/2010

Art. 224 — Finalita' degli istituti militari di istruzione superiore

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/224parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 224. Finalita' degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore: a) Istituto alti studi della difesa; b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze; c) Istituto di studi militari marittimi; d) Istituto di scienze militari aeronautiche; e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; f) Scuola ufficiali carabinieri.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 223 Art. 225 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.