Decreto legislativo 66/2010
Art. 2235 — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano
Art. 2235. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano 1. Sino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di 4 anni.
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