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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2228 — Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento

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Art. 2228. Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento 1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all'articolo 988 del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

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