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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2224 — Rafferme dei volontari di truppa

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2224parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2224. Rafferme dei volontari di truppa 1. L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste: a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583; b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall' articolo 799. 2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

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