Decreto legislativo 66/2010
Art. 2190 — Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa
Art. 2190. Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa 1. Le unita' produttive e industriali, di cui all'articolo 48 gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura se, entro il 31 dicembre 2011, non hanno raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione. 2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo. 3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, alla data di entrata in vigore del presente codice.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 95/07 — Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei seautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 7, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 2190, comma …
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 2190, comma 2.
Sostituisce · 1
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.