Decreto legislativo 66/2010
Art. 215 — Ordinamento e funzionamento degli istituti militari
Art. 215. Ordinamento e funzionamento degli istituti militari 1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.
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