Decreto legislativo 66/2010
Art. 2142 — Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
Art. 2142. Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione. Nota all'art. 2142: - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1982, n. 158.
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