Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 2095
Decreto legislativo 66/2010

Art. 2095 — Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati al…

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2095parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2095. Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare 1. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolano o traggono in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'articolo 1951, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2094 Art. 2096 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.