Decreto legislativo 66/2010
Art. 2090 — Mancanza alla chiamata 1, L'arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiama…
Art. 2090. Mancanza alla chiamata 1, L'arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari e' punito con le pene ivi stabilite.
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