Decreto legislativo 66/2010
Art. 2087 — Decorrenza della prescrizione per taluni delitti
Art. 2087. Decorrenza della prescrizione per taluni delitti 1. Per i delitti di cui agli articoli 2074, 2075 e 2076, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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