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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2082 — Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2082parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2082. Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva 1. Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi dell'articolo 2081, comma 3, o che sia stato assolto dall'autorita' giudiziaria, e' considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi. 2. Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva e' revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna. 3. Il renitente condannato puo' utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, purche' il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.

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