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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2077 — Fraudolenta sostituzione di persona

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2077parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2077. Fraudolenta sostituzione di persona 1. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre se' o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Nota all'art. 2077: - Il testo dell'art. 494 del codice penale, e' il seguente: «Art. 494 (Sostituzione di persona). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.».

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