Decreto legislativo 66/2010
Art. 2077 — Fraudolenta sostituzione di persona
Art. 2077. Fraudolenta sostituzione di persona 1. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre se' o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Nota all'art. 2077: - Il testo dell'art. 494 del codice penale, e' il seguente: «Art. 494 (Sostituzione di persona). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.».
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