Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 2070
Decreto legislativo 66/2010

Art. 2070 — Congedo assoluto

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2070parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2070. Congedo assoluto 1. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2069 Art. 2071 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.