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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2066 — Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio

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Art. 2066. Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante. 2. Il congedo anticipato puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.

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