Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 2043
Decreto legislativo 66/2010

Art. 2043 — Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2043parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2043. Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare 1. Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuita' degli organi rappresentativi. 2. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. 3. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2042 Art. 2044 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.