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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2031 — Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare

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Art. 2031. Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare 1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.

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