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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2029 — Luogo di prestazione della ferma di leva

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2029parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2029. Luogo di prestazione della ferma di leva 1. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il militare di leva e' assegnato ad unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza, possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, o all'estero, sono previste, con decreto del Ministro della difesa, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.

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