Decreto legislativo 66/2010
Art. 2024 — Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente
Art. 2024. Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennita' e rimborsi 1. Il personale arruolato in base all'articolo 2023 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi destinati a coprire le carenze organiche. 2. Al personale di cui al comma 1 vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio. 3. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dell'articolo 2023 sono a carico dell'Amministrazione militare.
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