Decreto legislativo 66/2010
Art. 1979 — Invio in osservazione degli iscritti di leva
Art. 1979. Invio in osservazione degli iscritti di leva 1. Per accertare l'esistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in facolta' del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dall'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare contenuto nel regolamento.
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