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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1969 — Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1969parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1969. Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni 1. Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto: a) coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data di presentazione, siano gia' arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) coloro che devono essere rimandati a leva successiva ai sensi dell'articolo 1970; c) coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi dell'articolo 1971; d) coloro che risiedono all'estero, per i quali ricorrono i presupposti per l'arruolamento provvisorio senza visita ai sensi dell'articolo 1984; e) coloro che sono stati gia' riformati con il procedimento di definizione anticipata ai sensi dell'articolo 1976; f) coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame personale ai sensi all'articolo 1977; g) coloro che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente senza visita; 2. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell'articolo 2079.

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