Decreto legislativo 66/2010
Art. 1963 — Sessione di leva
Art. 1963. Sessione di leva 1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in un diverso momento.
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