Decreto legislativo 66/2010
Art. 1956 — Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare
Art. 1956. Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare 1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
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