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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1956 — Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

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Art. 1956. Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare 1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

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