Decreto legislativo 66/2010
Art. 1952 — Destinazione alla leva aeronautica
Art. 1952. Destinazione alla leva aeronautica 1. Gli idonei alla leva di terra sono destinati alla leva aeronautica nel limite del relativo contingente, in base a criteri fisio - psico - attitudinali e a titoli di interesse aeronautico. 2. Per sopperire alle necessita' dell'Aeronautica militare di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornisce all'Aeronautica militare, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo che sara' determinato anno per anno, in relazione alle necessita' dei servizi.
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