Decreto legislativo 66/2010
Art. 1937 — Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
Art. 1937. Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, e' trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalita' di cui all'articolo 1931.
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