Decreto legislativo 66/2010
Art. 1927 — Reversibilita' dei benefici economici
Art. 1927. Reversibilita' dei benefici economici 1. E' ammessa, a domanda, la reversibilita' del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali e' stata sospesa la facolta' di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilita' stessa e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall'articolo 1422.
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