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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1925 — Assegno straordinario

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Art. 1925. Assegno straordinario 1. A ciascuna medaglia al valor militare e' annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare e' fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991: a)medaglia d'oro, euro 2.324,05; b) medaglia d'argento, euro 413,16; c) medaglia di bronzo, euro 129,11; d) croce di guerra, euro 77,46. 2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

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