Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1922
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1922 — Entita' della pensione straordinaria

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1922parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1922. Entita' della pensione straordinaria 1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985: a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37; b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81; c) per il grado di commendatore, euro 413,16; d) per il grado di ufficiale, euro 361,51; e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1921 Art. 1923 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.