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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1917 — Restituzione dei contributi obbligatori

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1917parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1917. Restituzione dei contributi obbligatori 1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.

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