Decreto legislativo 66/2010
Art. 191 — Direzioni dell'Autorita' sanitaria delle Forze armate
Art. 191. Direzioni dell'Autorita' sanitaria delle Forze armate 1. Presso ciascuna Forza armata e' istituita la Direzione dell'Autorita' sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di: a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 2. Il direttore dell'Autorita' sanitaria e' nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, presso ciascuna Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata sono istituite: a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all'articolo 194; b) una commissione medica composta da: 1) il direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno; 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. 4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dal direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione dell'Autorita' sanitaria militare o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
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