Decreto legislativo 66/2010
Art. 1900 — Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo
Art. 1900. Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo 1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come qualificato dall'articolo 1898 e' concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo dell'importo di euro 2.685,58. 2. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
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