Decreto legislativo 66/2010
Art. 1870 — Calcolo dell'indennita' di ausiliaria Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiesc…
Art. 1870. Calcolo dell'indennita' di ausiliaria Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto: a) dell'indennita' integrativa speciale; b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; d) dell'eventuale pensione privilegiata; e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863; g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente; h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica; i) dell'indennita' di posizione e perequativa; l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale; m) della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818. 4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. Note all'art. 1870: - La legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1970, n. 144. - Il testo dell'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, e' il seguente: «Art. 161 (Base pensionabile). - 1. Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della L. 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio. 2. Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio. 3. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori. 4. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza».
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