Decreto legislativo 66/2010
Art. 1856 — Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche
Art. 1856. Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche 1. Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1856: - Il testo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate). - 1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo».
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