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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1856 — Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1856parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1856. Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche 1. Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1856: - Il testo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate). - 1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo».

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