Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1845
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1845 — Indennita' per una volta tanto

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1845parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1845. Indennita' per una volta tanto 1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1845: - Il testo degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «5. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.». «11. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1844 Art. 1846 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.