Decreto legislativo 66/2010
Art. 1828 — Alloggi di servizio
Art. 1828. Alloggi di servizio 1. Al personale militare puo' essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.
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