Decreto legislativo 66/2010
Art. 1810 — Principio di onnicomprensivita'
Art. 1810. Principio di onnicomprensivita' 1. E' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se: a) hanno carattere di generalita' per il personale statale; b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale. 2. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione e' versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.
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