Decreto legislativo 66/2010
Art. 1801 — Scatti per invalidita' di servizio
Art. 1801. Scatti per invalidita' di servizio 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria. Nota all'art. 1801: - Per la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 si vedano le note all'art. 713.
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